IN UN ALTRO PAESE.

Ho visto
questo film l'altro ieri al politecnico fandango. A Roma.
Ho pianto a singhiozzi. Ma, questo non vuol dire niente. Sono un caso a parte.
In ogni caso, ho visto un film stupendo, onesto, terribile, probabilmente necessario.
Un film che nella nostra bugiarda televisione non vedrete mai, ma che dovrebbero vedere tutti gli studenti (dalle medie in poi) in Italia.
Per non poter fare finta di non sapere, vi consiglio di trovare il modo di vederlo nelle vostre città. Sarà difficile, credo.
Comunque il film non è passato inosservato alla scorsa edizione del Festival di Locarno; l'ultimo diretto da Irene Bignardi. Va detto.
IN UN ALTRO PAESE lo trasmetterebbero nelle scuole. Non in Italia.
IN UN ALTRO PAESE, alcuni dei protagonisti del film, non avrebbero, oggi, l'importanza che hanno in Italia. Nei loro confonti, IN UN ALTRO PAESE, non si avrebbe lo stesso atteggiamento riverente e leccaculo che invece c'è a tutti i livelli in Italia.
Vedetelo, farà bene alla coscienza civica e sociale di ognuno di voi.
Mrf.
P.S. Per questo post vorrei ringraziare
Emily, lei, forse, può immaginarne il motivo.
P.P.S.
Qui, ho trovato il testo integrale della sentenza Andreotti.
Ne pubblico integralmente le parti conclusive, credo sia necessario leggerla. Per poter dire di non essre di parte:
“In definitiva, la Corte ritiene che sia ravvisabile il reato di partecipazione alla
associazione per delinquere nella condotta di un eminentissimo personaggio politico
nazionale, di spiccatissima influenza nella politica generale del Paese ed estraneo
all’ambiente siciliano, il quale, nell’arco di un congruo lasso di tempo, anche al di fuori di
una esplicitata negoziazione di appoggi elettorali in cambio di propri interventi in favore di
una organizzazione mafiosa di rilevantissimo radicamento territoriale nell’Isola: a) chieda
ed ottenga, per conto di suoi sodali, ad esponenti di spicco della associazione interventi
para-legali, ancorché per finalità non riprovevoli; b) incontri ripetutamente esponenti di
vertice della stessa associazione; c) intrattenga con gli stessi relazioni amichevoli,
rafforzandone la influenza anche rispetto ad altre componenti dello stesso sodalizio tagliate
fuori da tali rapporti; d) palesi autentico interessamento in relazione a vicende
particolarmente delicate per la vita del sodalizio mafioso; e) indichi ai mafiosi, in relazione a
tali vicende, le strade da seguire e discuta con i medesimi anche di fatti criminali gravissimi
da loro perpetrati in connessione con le medesime vicende, senza destare in essi la
preoccupazione di venire denunciati; f) ometta di denunciare elementi utili a far luce su fatti
di particolarissima gravità, di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza di diretti contatti
con i mafiosi; g) dia, in buona sostanza, a detti esponenti mafiosi segni autentici – e non
meramente fittizi – di amichevole disponibilità, idonei, anche al di fuori della messa in atto
di specifici ed effettivi interventi agevolativi, a contribuire al rafforzamento della
organizzazione criminale, inducendo negli affiliati, anche per la sua autorevolezza politica,
il sentimento di essere protetti al più alto livello del potere legale.
Alla stregua dell’esposto convincimento, si deve concludere che ricorrono le condizioni
per ribaltare, sia pure nei limiti del periodo in considerazione, il giudizio negativo espresso
dal Tribunale in ordine alla sussistenza del reato e che, conseguentemente, siano nel
merito fondate le censure dei PM appellanti.
Non resta, allora, che confermare, anche sotto il profilo considerato, il già precisato
orientamento ed emettere, pertanto, la statuizione di non luogo a procedere per essere il
reato concretamente ravvisabile a carico del sen. Andreotti estinto per prescrizione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, visti gli artt. 416, 416bis, 157 e ss., c.p.; 531 e 605 c.p.p.; in parziale riforma
della sentenza resa il 23 ottobre 1999 dal Tribunale di Palermo nei confronti di Andreotti
Giulio ed appellata dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale, dichiara
non doversi procedere nei confronti dello stesso Andreotti in ordine al reato di associazione
per delinquere a lui ascritto al capo A) della rubrica, commesso fino alla primavera deI
1980, per essere Io stesso reato estinto per prescrizione; conferma, nel resto, la appellata
sentenza.
Visto l’art. 544, comma 3, c.p.p.; indica in giorni novanta il termine entro il quale
verranno depositate le motivazioni della sentenza.
Palermo, lì 2 maggio 2003.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
(Dr. Mario Fontana) (Dr. Salvatore Scaduti)